giovedì 8 settembre 2016

Cartella Equitalia, no ricorso per errori dell’Agenzia Entrate

Fonte: www.laleggepertutti.it



La cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi propri; se le contestazioni riguardano l’atto presupposto si può far opposizione solo contro quest’ultimo.


Nel momento in cui ti viene notificata una cartella di pagamento da parte di Equitalia l’unico tipo di opposizione che puoi sollevare è contro vizi o errori di quest’ultima, ma non puoi più contestare eventuali difetti dell’atto che sta a monte della cartella, ossia la richiesta di pagamento dell’amministrazione finanziaria (ad esempio, l’Agenzia delle Entrate).


<HEAD>
<META content="text/html; charset=windows-1252" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 10.00.9200.17647">
</HEAD>
<BODY>
<P align=center><FONT size=5><A href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGQAsCZXzBLvSewmcPyD_N3hptYdEdCUBjE-YsEJvnDpw5Mg/viewform">Clicca qui per richiedere informazioni</A></FONT></P>
<P align=center><A style="FONT-SIZE: 13px; BORDER-TOP: 0px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGQAsCZXzBLvSewmcPyD_N3hptYdEdCUBjE-YsEJvnDpw5Mg/viewform"><IMG id=imObjectImage_709 title="" style="FONT-SIZE: 13px; MAX-WIDTH: 812px; BORDER-TOP: 0px; HEIGHT: 56px; BORDER-RIGHT: 0px; VERTICAL-ALIGN: bottom; BACKGROUND: none transparent scroll repeat 0% 0%; BORDER-BOTTOM: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; OUTLINE-STYLE: none; PADDING-LEFT: 0px; MARGIN: 0px; BORDER-LEFT: 0px; OUTLINE-COLOR: invert; PADDING-RIGHT: 0px; WIDTH: 510px" alt="" src="http://www.itanews.net/servizi/info.png" height=78></A></P></BODY>



 Così, tanto per citare uno dei casi più frequenti, se il contribuente volesse impugnare l’avviso di accertamento notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, perché firmato da un funzionario privo di poteri di rappresentanza, dovrebbe muoversi entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento stesso, ma non potrebbe più fare nulla se, scaduto tale termine, gli arriva la cartella di pagamento. Contro quest’ultima, invece, può sollevare eccezioni in merito, ad esempio, al non corretto rispetto dei termini, alla mancata indicazione degli interessi o del responsabile del procedimento, al difetto di notifica, ecc. È quanto ricorda il tribunale di Padova con una recente sentenza [1].



Quanto abbiamo appena detto si riassume in una veloce massima di carattere giuridico: il cittadino può presentare opposizione contro la cartella esattoriale solo per “vizi propri”, quelli cioè che attengono alle modalità di creazione e notifica della cartella stessa, e non invece per vizi relativi agli atti prodromici ad essa (ad esempio una richiesta di pagamento dell’Inps, un avviso di pagamento dell’Agenzia delle Entrate o del Comune per il bollo auto). Diversamente, sarebbe come allungare i termini per fare ricorso nonostante la loro intervenuta scadenza.



Detto ciò, risulterà importante, per il contribuente, comprendere cosa può contestare e cosa non può contestare quando gli viene notificata una cartella esattoriale. Ribadiamolo ancora una volta.



Contro la cartella di pagamento di Equitalia non si possono sollevare contestazioni sul merito del tributo: questioni come quelle relative all’obbligo di pagare o meno, all’entità e alle modalità di calcolo della cifra da versare, alla validità dell’atto o alla procedura con la quale è stato formato ed emesso non sono più contestabili. I termini sono scaduti, perché ci si doveva dolere solo nel momento di notifica del cosiddetto atto prodromico, quello cioè notificato prima dell’intervento di Equitalia (la lettera dell’Agenzia delle Entrate, del Comune, dell’Inps, ecc.). Ad esempio, l’erede che ha rifiutato l’eredità, a cui le Entrate abbiano inviato una richiesta di pagamento per debiti del defunto, deve opporsi contro quest’ultimo atto e non può più farlo contro quello di Equitalia. Chi sostiene che l’avviso di accertamento dell’Agenzia è stato firmato da soggetto non abilitato deve farlo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ecc.



Contro la cartella di pagamento di Equitalia si possono sollevare invece contestazioni per vizi inerenti alla sua stessa formazione come:

il difetto di notifica dell’atto prodromico: il contribuente potrebbe, ad esempio, eccepire che alcun atto gli è mai stato notificato prima della cartella e di non essere, pertanto, venuto mai a conoscenza del debito anteriormente a tale momento;
la mancanza, nella cartella, di elementi essenziali come: l’indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, la motivazione della cartella, l’indicazione del responsabile del procedimento, l’anno a cui il tributo si riferisce, ecc.
l’erronea quantificazione dell’importo da pagare;
l’emissione della cartella nonostante un provvedimento di sgravio, di sospensione o di annullamento emesso da una autorità giudiziaria o amministrativa;
l’intervenuta prescrizione o decadenza della pretesa di pagamento, ecc.


Attenzione: quanto ai vizi di notifica della cartella di pagamento, conviene sempre non impugnarli con la cartella poiché, secondo un orientamento ormai consolidato dei giudici, il ricorso sana il vizio. In pratica, si sostiene che chi contesta l’avvenuta notifica di una cartella (sostenendo che mai gli è stata consegnata) in verità sta già ammettendo di averla ricevuta (altrimenti, come farebbe a contestarla?). Pertanto, avendo ammesso che l’atto (la notifica) ha raggiunto il suo scopo, la sua impugnazione verrebbe rigettata. Unica eccezione è il caso in cui il contribuente abbia saputo del suo debito tramite una lettura dell’estratto di ruolo, ipotesi in cui invece gli è consentito proporre ricorso.

Per evitare l’impasse, bisogna attendere la successiva mossa di Equitalia (ad esempio il pignoramento, il fermo, l’ipoteca, ecc.) e solo contro quest’ultima agire davanti al giudice lamentando di non aver mai ricevuto la notifica della cartella antecedente.

info

testo