mercoledì 10 agosto 2016

Sovraindebitamento: la legge che aiuta i debitori in difficoltà




La Legge n. 3 del 2012 promette di salvare i debitori sul lastrico da svendite del loro patrimonio sempre salvagaurdando i diritti dei creditori.
Innanzitutto il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio, insomma deve trovarsi in stato di sovraindebitamento. Si tratta di una definizione molto ampia che consente di includere nella procedura un gran numero di casi, ad esempio quando non si riesce a pagare rate di finanziamento, mutuo, ecc…
CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA?


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– Piccoli imprenditori non soggetti al fallimento;
– Imprenditori agricoli;
– Lavoratori autonomi;
– Professionisti;
– Fondazioni e associazioni;
– Consumatori
L’ORGANISMO COMPOSIZIONE CRISI (O.C.C.)
Per poter accedere alla procedura, il debitore deve rivolgersi all’O.C.C. (Organismo Composizione Crisi) con sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il consumatore ha la residenza o sede: saranno costituiti presso Camere Commercio, Ordini Professionali, Comuni, Province, Regioni.
PROCEDURE COMPOSIZIONE DELLA CRISI
1. Accordo con i creditori
2. Piano del consumatore
3. Liquidazione dei beni
ACCORDO CON I CREDITORI
Questa procedura che può essere richiesta per debiti legati all’attività professionale o di impresa si instaura con l’assistenza dell’O.C.C depositando un piano di ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale.
È possibile prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, mentre per i tributi è prevista solo una dilazione.
Il Tribunale dopo aver verificato i presupposti:
– fissa l’udienza dei creditori;
– dispone la pubblicazione della proposta e del decreto;
– stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive;
– la proposta del debitore per essere omologata dal Tribunale deve ottenere il consenso dei creditori che rappresentino almeno il 60% dell’ammontare dei crediti.
PIANO DEL CONSUMATORE
Questa procedura si rivolge ai consumatori, ossia alle persona fisiche che hanno contratto debiti solo per scopi estranei all’attività imprenditoriale. A differenza del precedente “Accordo con i creditori”, in questo caso non è necessario il consenso dei creditori, ma è sufficiente la positiva delibera del Tribunale sulla fattibilità dello stesso.
Di qui l’obbligo specifico rappresentato dalla redazione a cura dell’O.C.C. di una relazione particolareggiata da allegare al piano del consumatore e contenente:
– indicazione delle cause di indebitamento e diligenza del consumatore nell’assumere tali obbligazioni;
– esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere;
– resoconto solvibilità del consumatore ultimi 5 anni;
– indicazione eventuali atti del debitore impugnati dai creditori;
– la probabile convenienza del piano rispetto alla liquidazione dei beni
Poiché la proposta del piano non sarà portata all’esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la fattibilità, ma anche valutare la meritevolezza e l’assenza di colpa nell’assumere obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.
Come per l’Accordo, anche il Piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori e il pagamento dei debiti potrà avvenire attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione di crediti futuri a condizione che siano determinabili (es. redditi lavoro dipendente, redditi da pensione, redditi da locazione ecc…)
LIQUIDAZIONE DEI BENI DEL DEBITORE
Questa procedura è la conseguenza della mancata realizzazione delle due precedenti. In particolare:
– annullamento dell’accordo per fatto imputabile al creditore;
– cessazione dell’omologazione del Tribunale per compimento da parte del debitore di atti in frode alla legge.
DOCUMENTI CHE DEVE DEPOSITARE IL DEBITORE
1. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme dovute;
2. Elenco tutti beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti ultimi 5 anni;
3. Dichiarazione redditi ultimi 3 anni;
4. Attestazione fattibilità del piano a cura dell’O.C.C.;
5. Elenco spese correnti necessarie per sostentamento del debitore e della famiglia e certificato stato di famiglia
VANTAGGI DELLA PROCEDURA ANALIZZANDO ALCUNE PRONUNCE DI TRIBUNALI
Le procedure sopra elencate, anche se qui spiegate in maniera semplice, all’atto pratico sono molto complesse da predisporre, per cui prima di rivolgersi all’Organismo Composizione Crisi (O.C.C.) è vivamente consigliabile farsi assistere da un avvocato.
Esaminando brevemente alcune pronunce di Tribunali, i vantaggi economici che ne possono scaturire per il debitore sono notevoli, oltre a quello esistenziale di potersi liberare con un colpo di spugna di tutte le pendenze e ricominciare da zero; una grande opportunità non prevista nel ns. ordinamento legislativo prima della Legge 3/2012 e del decreto attuativo DM 202/2014.
Tribunale di Napoli decreto del 28/10/15 omologa piano del consumatore
Nel caso di specie i debiti del consumatore erano i seguenti:
– € 251.000 per contratto di mutuo con garanzia ipotecaria su casa di mq. 82;
– € 1.990,00 prestito personale;
– € 5.600,00 debito verso un avvocato;
Attivo del consumatore:
– appartamento mq. 82, stimato in seguito alla richiesta dell’OSSERVATORIO AGENZIA ENTRATE in € 125.000,00 (quasi le metà del mutuo);
– autovettura € 1.500;
– arredi casa € 1.300;
– saldo c/c € 143,00;
– reddito lavoro dipendente € 1.525,00
A fronte di un debito originario di € 258.000,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 138.000,00 con versamento di 213 rate mensili di € 650,00.
Tribunale di Pistoia decreto del 28/2/14 omologa piano del consumatore
Nel caso di specie il consumatore aveva una esposizione debitoria di € 43.290,00 con i seguenti creditori:
– € 39.950,00 contratto finanziamento;
– € 2.569,00 scoperto di c/c;
– € 764,00 utenze non pagate;
L’attivo era costituito da un reddito da lavoro dipendente di € 1.100,00 fino al 2008, poi veniva licenziato nel 2009 e percepiva indennità di mobilità. Nel 2013 con il compimento del 65° anno percepiva la pensione di invalidità.
A fronte di un debito originario di € 43.290,00 il Tribunale omologa il piano per esdebitazione con una somma di € 12.000,00 inizialmente pagando rate da € 15,00 e con il percepimento della pensione € 200,00 fino all’estinzione, da attribuire proporzionalmente a ciascun creditore.
Tribunale di Busto Arsizio decreto15/9/ 2014 omologa piano con taglio debito Equitalia
Nel caso di specie in consumatore aveva un debito con Equitalia di € 87.000,00 per tributi non pagati.
Il Tribunale ha omologato il piano prevedendo una esdebitazione dell’87% pagando € 11.200,00 sulla base delle possibilità attuali della debitrice.
ALCUNE PRONUNCE DI RIGETTO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Tribunale di Reggio Emilia ordinanza del 11/3/2015 rigetto domanda omologazione per atto in frode ai creditori.
La Legge 3/12 prescrive di verificare prima di presentare il ricorso per l’accesso alla procedura se il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori. Nel caso di specie il debitore con scrittura privata autenticata aveva in data 31/3/2014 costituito un trust (istituto giuridico previsto nel diritto anglosassone simile al ns. fondo patrimoniale) con lo scopo di preservare l’integrità del patrimonio personale e garantire i suoi eredi da eventuali vicende personali. Il debitore con successivo atto conferiva nel trust la quota di proprietà di due immobili. Com’è noto le finalità perseguite attraverso il trust possono essere oltre che lecite, anche illecite, quali quelle elusive di norme imperative, di evasione fiscale, di riciclaggio ecc. In conclusione il Giudice rileva che si tratta di un trust diretto a sottrarre alla garanzia generica dei creditori i beni oggetto del conferimento e pertanto, sussistendo un atto in frode compiuto dal debitore in data anteriore alla presentazione del ricorso per sovraindebitamento, l’accordo proposto ai creditori non può essere omologato.
A nulla rileva che l’accordo sia più conveniente rispetto ad una esecuzione ordinaria contro il debitore, né che i creditori abbaiano dato consenso alla proposta.
Tribunale di Ravenna decreto del 17/12/2014 provvedimento rigetto piano del consumatore per aver assunto obbligazioni senza ragionevole prospettiva di adempiere.
Nel caso di specie il ricorrente nell’aprile del 2006 aveva acceso un mutuo di € 185.000,00 per l’acquisto di un immobile pagando una rata di circa € 1.000,00. Successivamente i debitore aveva ricorso ad una pluralità di finanziamenti personali e precisamente:
-in data 11/9/07 stipulava un prestito con FIDITALIA di € 34.000,00 con rimborso rateale di 96 mensilità pari ciascuna ad € 463,00.
-in data 31/3/09 sottoscriveva altro finanziamento con AGOS per un importo di € 29.000,00 con rimborso rateale di € 409,00 mensili.
-in data 30/4/09 altro contratto di prestito con COMPASS di € 17.500,00
Alla luce di quanto sopra, il ricorso continuativo e temporalmente ravvicinato a più fonti di finanziamento appare eccessivo anche per la disponibilità reddituale. A Tale riguardo l’art. 12 bis Legge 3/2012 prevede quale causa ostativa all’omologazione del piano del consumatore, quando ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Il Giudice rigetta l’istanza di ammissione alla procedura.
Tribunale di Pistoia, decreto 17/11/2014 revoca decreto di omologa della procedura di sovraindebitamento.
La finanziaria COMPASS aveva proposto reclamo ai sensi degli art. 12, 12bis legge 3/2012 avverso il decreto con il quale il Giudice del sovraindebitamento aveva omologato il piano del consumatore.
Il reclamante nella qualità di creditore che aveva concesso un finanziamento di € 31.000,00 garantito dalla cessione della propria pensione INPS nella misura di 1/5 rilavava l’assenza delle condizioni di meritevolezza ai sensi dell’art. 12 bis com. 3 Legge 3/2012 per palese negligenza da parte del debitore, perché al momento della cessione del 1/5 non poteva non essere consapevole della propria difficoltà finanziaria.
Il reclamo viene accolto per il principio della meritevolezza, cioè quando il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevolezza prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Il Giudice in seguito al reclamo ha effettuato il giudizio valutativo, argomentando che l’iniziale incidenza debitoria del 37% sul reddito familiare non era tale da compromettere il regolare adempimento. Con l’assunzione di un nuovo finanziamento e l’incidenza arrivata al 61% sul reddito, ha fatto venir meno il 1° criterio di meritevolezza.
Quando il sovraindebitamento sia stato determinato per colpa del debitore, si parla di 2° criterio di meritevolezza; a titolo esemplificativo l’indebitamento non è colposo quando: accidentale accadimento che alteri in senso negativo la capacità di reddito, infortuni, malattie con cure costose, perdita di lavoro o riduzione per causa non imputabile al debitore, oneri derivanti da separazione, impossibilità incassare crediti ecc.

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