La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha precisato che grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento depositando in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento "essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale". La società di riscossione, inoltre, non può avvalersi del disposto di cui all'articolo 26 5^co. d.P.R.602/73 di cui si lamenta la violazione o falsa applicazione.
Questa disposizione, nello stabilire che "l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" non enuclea un'ipotesi di esenzione, oltre il quinquennio, dall'onere della prova a vantaggio del concessionario, limitandosi a stabilire che quest'ultimo conservi la prova documentale della cartella notificata a soli fini di esibizione al contribuente o all'amministrazione”, con la conseguenza che il concessionario sarà comunque tenuto, indipendentemente dal suddetto obbligo di conservazione nel quinquennio, a fornire in giudizio la prova della notificazione della cartella.