giovedì 21 luglio 2016

Novita procedure esecutive immobiliari




Tra le novità più importanti, almeno per quanto riguarda il codice di procedura, vi è la modifica della formula dell’atto di pignoramento: esso dovrà contenere un ulteriore avviso al debitore (oltre a quello già presente circa la possibilità di valersi delle procedure sul sovraindebitamento), ossia che l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se proposta dopo che sia stata già disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato, salvo che:
la stessa opposizione sia fondata su fatti sopravvenuti
o che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a lui non imputabile.

Difatti, in base al nuovo articolo 615 del cod. proc. civ. l’opposizione all’esecuzione è inammissibile se presentata dopo che il giudice abbia disposto la vendita o l’assegnazione del bene pignorato. Si tratta di una vera e propria causa di decadenza come avevamo già chiarito nell’articolo “Il nuovo atto di pignoramento”. Di qui la necessità della modifica del contenuto dell’atto di pignoramento che deve appunto precisare al debitore tale termine di preclusione.








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Tuttavia questa causa di decadenza non vale sempre: se, infatti, il debitore dimostra di non essersi opposto tempestivamente all’esecuzione per una causa a lui non imputabile, può ugualmente procedere anche se il giudice ha già disposto la vendita o l’assegnazione.

Un’ulteriore e importante modifica introdotta con il decreto banche riguarda le norme che disciplinano le aste pubbliche:
nei pignoramenti immobiliari si stabilisce la facoltà del giudice di disporre, dopo 3 tentativi di vendita con incanto infruttuosi, un quarto con ribasso del 50% sulla base d’asta;
nei pignoramenti mobiliari per il tramite del commissario si stabilisce un numero massimo di tre tentativi d’asta per vendere il bene pignorato; in mancanza, la procedura esecutiva si estingue e il bene torna nella disponibilità del proprietario. Viene ad ogni modo lasciato al giudice il compito di fissare il numero di tentativi esperibili (che non dovrà comunque essere superiore a tre) nonché i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata e il termine finale, non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il commissario dovrà restituire gli atti in cancelleria ed eventualmente assistere alla chiusura anticipata del processo esecutivo.

Sempre nel caso di pignoramento immobiliare, il giudice dell’esecuzione dovrà disporre, con provvedimento, l’immediata liberazione dell’immobile pignorato da parte del debitore. Il custode, potrà attuare il provvedimento del giudice di liberazione anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario. Qualora il debitore non adempia spontaneamente, si procederà all’immediata esecuzione forzata dell’ordine del giudice, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti.



Verranno esclusi dalla nuova rigida regola solo i casi in cui l’immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore. In tal caso, il soggetto esecutato potrà continuare a rimanere in casa fino a quando il giudice riterrà che tale permanenza pregiudichi la vendita dell’immobile.

Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Solo qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato i beni o i documenti si considerano abbandonati e quindi il giudice dell’esecuzione provvederà a disporre lo smaltimento o la distruzione.

Gli interessati all’acquisto dell’immobile potranno esaminare preventivamente il bene in vendita entro 15 giorni dalla richiesta che deve essere inoltrata mediante il portale delle vendite pubbliche.

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