martedì 5 luglio 2016

Il contenzioso nei rapporti di credito bancario. Illegittimita' ricorrenti nei mutui e leasing

Mutui e leasing
Illegittimita' ricorrenti nei mutui e leasing





In ossequio alla Legge 108/96 in materia di usura ed alle istruzioni della Banca d'Italia, i criteri utilizzati ai fini del calcolo, oltre alla struttura del rimborso finanziario, sono tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti l’erogazione, la fruizione e l’estinzione del finanziamento, come ad esempio: spese di istruttoria pratica, commissioni d'incasso, assicurazioni obbligatorie, interessi di preammortamento, nonché, penali di anticipata estinzione, ecc., non rientrano a far parte dei parametri che incidono sul T.A.E.G. i bolli statali, le tasse e le assicurazioni non obbligatorie.
E' necessario evidenziare che proprio recentemente la Cassazione Civile con sentenza nr. 350 del 2013 ha sancito che gli interessi moratoti vanno sommati a quelli convenzionali ai fini dell'accertmento del superamento o meno della soglia usuraria ab origine ovvero in sede di sottoscrizione di contratto.



E’ utile poi evidenziare che il T.A.E.G. (o ISC) deriva dalla Direttiva 87/102/Cee e si utilizza, come visto, per determinare il costo effettivo dei finanziamenti con restituzione rateale o comunque finanziamenti a “tempo determinato”, ossia tutti quei finanziamenti per i quali è conosciuto in anticipo il periodo di durata del prestito. In altre e più semplici parole, si può affermare che, conoscendo il capitale prestato, la durata del prestito, e tutti i costi e gli oneri (interessi e spese) applicati, è possibile determinare il tasso effettivo globale applicato annualmente (T.A.E.G.), pertanto, il T.A.E.G. è determinabile a priori in quanto ognuna delle variabili della formula di cui infra è conosciuta prima della erogazione del finanziamento. La Direttiva Cee richiamata ha opportunamente introdotto l’entità numerica T.A.E.G. al fine di impedire che, come accadeva in maniera evidente per i prestiti (siano essi mutui, finanziamenti, anticipazioni, aperture di credito in conto corrente, ecc), il soggetto erogante il prestito mascherasse il costo effettivo del denaro nascondendolo dietro variegate voci di costo diversamente nominate e, che, comunque, costituivano una remunerazione aggiuntiva o interesse aggiuntivo (rispetto al T.A.N.) pagato dal fruitore del denaro. In definitiva, il T.A.E.G. indica il costo effettivo del finanziamento espresso in percentuale.
Riportandomi integralmente a quanto dinanzi esposto riguardo al T.A.E.G., si può procedere al calcolo dell'ISC (equivalente del TAEG).
Preciso che, in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 2 della Legge 108/96 ai fini della calcolo del T.A.E.G. si tiene conto di tutte le spese correlate all’erogazione del credito tranne le imposte e le tasse.
Si può procedere al calcolo del T.A.E.G. utilizzando il metodo dell’iterazione, in altre parole, si tratta di ottenere la misura di i (ossia del tasso effettivo applicato al finanziamento) con una interpolazione della stessa formula mediante la quale la Banca ha conteggiato gli interessi del finanziamento in esame, peraltro, detto metodo, rappresenta l’unica metodologia di calcolo pienamente legittima e riconosciuta anche dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni dettate per la rilevazione del T.A.E.G. con apposita Circolare e dove vengono riportate le fonti normative a cui si deve far risalire tutta la problematica legata alla corretta determinazione dell’effettivo costo del danaro, ossia: Direttiva 87/102/Cee, Legge 154/92, e la Legge 108/96.
Il primo passaggio affinché si possa implementare la formula è attualizzare tutte le spese correlate alla erogazione, fruizione ed estinzione del finanziamento e dettagliatamente esposte prima, alla data di erogazione dei singoli finanziamenti al saggio d’interesse applicato dalla Banca.
Successivamente, al fine dell’esatta attualizzazione delle spese, si è reso necessario calcolare con precisione i giorni trascorsi dalla data di erogazione dei finanziamenti (coincidente con la data in cui attualizzare le somme) e la data in cui si è verificata la singola spesa onde ottenere il valore attualizzato di ogni singola spesa (come si è in precedenza esposto da qui l’importanza della cristallizzazione delle date afferenti le spese) al tasso d’interesse identico a quello in base al quale è stato concesso il finanziamento.
L’importo di Ao va successivamente sottratto all’importo netto del finanziamento erogato; solo in quest’ultima fase, quindi, una volta calcolati tutti gli elementi indispensabili si può applicare la formula del calcolo del T.A.E.G. attraverso il metodo dell’iterazione:
         
Dove:
i: è il T.A.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto;
K: è il numero d’ordine di un “prestito”;
K’: è il numero d’ordine di una “rata di rimborso”;
Ak: è il numero d’ordine del “prestito” numero K;
A’k,: è l’importo della “rata di rimborso” numero K;
m: è il numero d’ordine dell’ultimo “prestito”;
m’: è il numero d’ordine dell’ultima “rata di rimborso”;
tk: è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.l e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a m;
tk,: è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.l e le date del “rate di rimborso” da 1 a m’;
dove, per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri, per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.
In pratica il valore attuale dei flussi di cassa corrispondenti ai vari importi corrisposti dalla Banca al cliente a titolo di prestito nelle diverse epoche deve essere uguale al valore attuale degli importi corrisposti dal cliente al soggetto finanziatore a titolo di rimborso (principio dell’equivalenza dei tassi noto in matematica finanziaria).
Il T.A.E.G. O ISC è il tasso di interesse che realizza tale uguaglianza.

Violazione Principio dell'equivalenza dei tassi.
Ulteriore profilo di illegittimità che frequentemente si rileva nei contratti di mutuo e di leasing è l'indicazione da parte della banca in contratto di un tasso effettivo inferiore rispetto a quello realmente applicato, portando come conseguenza che il correlato piano di ammortamento nel quale viene esplicitato il calcolo della rata, è errato per eccesso.
Infatti, si verifica che la modalità di applicazione del tasso nominale indicato non è corretta.
In sostanza, le banche non operano correttamente l’applicazione i tassi di interesse, sia per la fase di preammortamento, che per quella di ammortamento. Per spiegarlo, operiamo un esempio: per poter determinare il tasso su base mensile, ha semplicemente diviso il tasso annuale per 12. In altri termini, per la banca, un tasso annuale del 6,20% corrisponde ad un tasso mensile del 0,5167%
Tutto ciò non è corretto, da un punto di vista di matematica finanziaria.
Si veda a tal proposito “Esercizi di matematica finanziaria: regimi finanziari, rendite e ammortamenti”, Università Ca' Foscari di Venezia – Dipartimento di matematica applicata, riportato ampiamente per stralcio infra:

Mutui e leasing
Illegittimita' ricorrenti nei mutui e leasing

Illegittimità nei rapporti di mutuo e di Leasing
In ossequio alla Legge 108/96 in materia di usura ed alle istruzioni della Banca d'Italia, i criteri utilizzati ai fini del calcolo, oltre alla struttura del rimborso finanziario, sono tutte le spese accessorie obbligatorie inerenti l’erogazione, la fruizione e l’estinzione del finanziamento, come ad esempio: spese di istruttoria pratica, commissioni d'incasso, assicurazioni obbligatorie, interessi di preammortamento, nonché, penali di anticipata estinzione, ecc., non rientrano a far parte dei parametri che incidono sul T.A.E.G. i bolli statali, le tasse e le assicurazioni non obbligatorie.
E' necessario evidenziare che proprio recentemente la Cassazione Civile con sentenza nr. 350 del 2013 ha sancito che gli interessi moratoti vanno sommati a quelli convenzionali ai fini dell'accertmento del superamento o meno della soglia usuraria ab origine ovvero in sede di sottoscrizione di contratto.
E’ utile poi evidenziare che il T.A.E.G. (o ISC) deriva dalla Direttiva 87/102/Cee e si utilizza, come visto, per determinare il costo effettivo dei finanziamenti con restituzione rateale o comunque finanziamenti a “tempo determinato”, ossia tutti quei finanziamenti per i quali è conosciuto in anticipo il periodo di durata del prestito. In altre e più semplici parole, si può affermare che, conoscendo il capitale prestato, la durata del prestito, e tutti i costi e gli oneri (interessi e spese) applicati, è possibile determinare il tasso effettivo globale applicato annualmente (T.A.E.G.), pertanto, il T.A.E.G. è determinabile a priori in quanto ognuna delle variabili della formula di cui infra è conosciuta prima della erogazione del finanziamento. La Direttiva Cee richiamata ha opportunamente introdotto l’entità numerica T.A.E.G. al fine di impedire che, come accadeva in maniera evidente per i prestiti (siano essi mutui, finanziamenti, anticipazioni, aperture di credito in conto corrente, ecc), il soggetto erogante il prestito mascherasse il costo effettivo del denaro nascondendolo dietro variegate voci di costo diversamente nominate e, che, comunque, costituivano una remunerazione aggiuntiva o interesse aggiuntivo (rispetto al T.A.N.) pagato dal fruitore del denaro. In definitiva, il T.A.E.G. indica il costo effettivo del finanziamento espresso in percentuale.
Riportandomi integralmente a quanto dinanzi esposto riguardo al T.A.E.G., si può procedere al calcolo dell'ISC (equivalente del TAEG).
Preciso che, in stretta aderenza al disposto di cui all’art. 2 della Legge 108/96 ai fini della calcolo del T.A.E.G. si tiene conto di tutte le spese correlate all’erogazione del credito tranne le imposte e le tasse.
Si può procedere al calcolo del T.A.E.G. utilizzando il metodo dell’iterazione, in altre parole, si tratta di ottenere la misura di i (ossia del tasso effettivo applicato al finanziamento) con una interpolazione della stessa formula mediante la quale la Banca ha conteggiato gli interessi del finanziamento in esame, peraltro, detto metodo, rappresenta l’unica metodologia di calcolo pienamente legittima e riconosciuta anche dalla Banca d’Italia nelle Istruzioni dettate per la rilevazione del T.A.E.G. con apposita Circolare e dove vengono riportate le fonti normative a cui si deve far risalire tutta la problematica legata alla corretta determinazione dell’effettivo costo del danaro, ossia: Direttiva 87/102/Cee, Legge 154/92, e la Legge 108/96.
Il primo passaggio affinché si possa implementare la formula è attualizzare tutte le spese correlate alla erogazione, fruizione ed estinzione del finanziamento e dettagliatamente esposte prima, alla data di erogazione dei singoli finanziamenti al saggio d’interesse applicato dalla Banca.
Successivamente, al fine dell’esatta attualizzazione delle spese, si è reso necessario calcolare con precisione i giorni trascorsi dalla data di erogazione dei finanziamenti (coincidente con la data in cui attualizzare le somme) e la data in cui si è verificata la singola spesa onde ottenere il valore attualizzato di ogni singola spesa (come si è in precedenza esposto da qui l’importanza della cristallizzazione delle date afferenti le spese) al tasso d’interesse identico a quello in base al quale è stato concesso il finanziamento.
L’importo di Ao va successivamente sottratto all’importo netto del finanziamento erogato; solo in quest’ultima fase, quindi, una volta calcolati tutti gli elementi indispensabili si può applicare la formula del calcolo del T.A.E.G. attraverso il metodo dell’iterazione:
         
Dove:
i: è il T.A.E.G. annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell’equazione sono noti nel contratto;
K: è il numero d’ordine di un “prestito”;
K’: è il numero d’ordine di una “rata di rimborso”;
Ak: è il numero d’ordine del “prestito” numero K;
A’k,: è l’importo della “rata di rimborso” numero K;
m: è il numero d’ordine dell’ultimo “prestito”;
m’: è il numero d’ordine dell’ultima “rata di rimborso”;
tk: è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del “prestito” n.l e le date degli ulteriori “prestiti” da 2 a m;
tk,: è l’intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del “prestito” n.l e le date del “rate di rimborso” da 1 a m’;
dove, per “rata di rimborso” si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri, per “prestito” si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.
In pratica il valore attuale dei flussi di cassa corrispondenti ai vari importi corrisposti dalla Banca al cliente a titolo di prestito nelle diverse epoche deve essere uguale al valore attuale degli importi corrisposti dal cliente al soggetto finanziatore a titolo di rimborso (principio dell’equivalenza dei tassi noto in matematica finanziaria).
Il T.A.E.G. O ISC è il tasso di interesse che realizza tale uguaglianza.

Violazione Principio dell'equivalenza dei tassi.
Ulteriore profilo di illegittimità che frequentemente si rileva nei contratti di mutuo e di leasing è l'indicazione da parte della banca in contratto di un tasso effettivo inferiore rispetto a quello realmente applicato, portando come conseguenza che il correlato piano di ammortamento nel quale viene esplicitato il calcolo della rata, è errato per eccesso.
Infatti, si verifica che la modalità di applicazione del tasso nominale indicato non è corretta.
In sostanza, le banche non operano correttamente l’applicazione i tassi di interesse, sia per la fase di preammortamento, che per quella di ammortamento. Per spiegarlo, operiamo un esempio: per poter determinare il tasso su base mensile, ha semplicemente diviso il tasso annuale per 12. In altri termini, per la banca, un tasso annuale del 6,20% corrisponde ad un tasso mensile del 0,5167%
Tutto ciò non è corretto, da un punto di vista di matematica finanziaria.

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