martedì 5 luglio 2016

Cartelle di pagamento Equitalia: diritto a vedere gli originali

Fonte:  laleggepertutti.it



Se il contribuente chiede a Equitalia – con un accesso agli atti amministrativi – di visionare l’originale della cartella di pagamento a lui notificata (per controllarne, ad esempio, la legittimità, il contenuto o la corretta spedizione), non gli può essere consegnato solo l’estratto di ruolo o una semplice fotocopia della cartella stessa. Questo perché il cittadino ha diritto di acquisire conoscenza dell’originale della cartella esattoriale (qualora mai notificata e tornata indietro al mittente) o di acquisire una copia conforme della stessa (qualora l’originale sia stato notificato al contribuente).


Nello stesso modo, quando in causa Equitalia vuol dimostrare un proprio credito che asserisce essere stato regolarmente comunicato al contribuente tramite la notifica delle cartelle di pagamento, non potrà limitarsi a depositare l’estratto di ruolo: quest’ultimo, infatti, non fa altro che replicare le cartelle, ma non le sostituisce, così come non può sostituire neanche la prova della loro corretta notifica che solo l’avviso di ricevimento della raccomandata o la relazione di notifica del messo notificatore possono dare.
È quanto chiarisce il Tar Campania con una recente sentenza [1].

Equitalia non è tenuta a esibire le copie conformi delle cartelle solo se dimostri, con prova certa, che di queste non è più in possesso dell’originale o di eventuali copie.
In tutti gli altri casi, l’estratto di ruolo – ossia il tabulato, stampato attraverso la lettura delle risultanze interne dei computer di Equitalia, con la sintesi delle varie cartelle notificate e dei corrispondenti debiti del contribuente – non è assolutamente sufficiente a dimostrare il credito dell’Agente della riscossione.




L’estratto di ruolo non è una valida prova

Salvo qualche eccezione, la gran parte dei giudici è orientata nel senso di ritenere non idoneo l’estratto di ruolo a provare il fondamento dell’esecuzione esattoriale. Ad esempio, il Tar Puglia ha detto che “non è sufficiente il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, perché vanno esibiti gli atti in copia integrale e conforme all’originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto” [2].

Di questo stesso parere è la sentenza qui in commento secondo cui l’estratto di ruolo non può mai sostituire la cartella esattoriale, delle quali replica il ruolo.

Il Consiglio di Stato ha anch’esso chiarito quest’anno [3] che per soddisfare la richiesta di accesso agli atti di Equitalia non basta l’esibizione di un documento che l’Amministrazione, e non il privato ricorrente, giudica equipollente; infatti elemento fondamentale è la conformità del documento esibito all’originale; è, quindi, obbligo di Equitalia conservare le cartelle di pagamento notificate nei confronti dei contribuenti per almeno 5 anni. Durante tale arco di tempo, i cittadini hanno diritto ad ottenerne visione, non potendo, d’altra parte, essere considerati equipollenti gli eventuali estratti di ruolo messi a disposizione dagli uffici di Equitalia oppure dai soli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, dalle quali non può in alcun modo desumersi la pretesa erariale portata ad esecuzione.



Ed ancora, secondo il Tar Campania, l’estratto di ruolo non può essere considerato al pari delle cartelle di pagamento. In particolare, la cartella esattoriale è, per legge [4] un documento necessario per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle finanze. Gli estratti di ruolo sono invece degli elaborati informatici formati dall’ente impositore contenenti, in sintesi, gli elementi della pretesa creditoria.

La differenza ontologica tra i due documenti nemmeno può essere superata dalla tendenziale omogeneità contenutistica dei due atti. Non è, infatti, permesso all’Amministrazione e al privato che eserciti funzioni pubbliche di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro, sebbene equipollente [5].


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