mercoledì 8 luglio 2015

Equitalia: l’intimazione di pagamento si può impugnare

fonte: http://www.laleggepertutti.it/93155_se-ricevi-da-equitalia-una-cartella-per-multe


Il contribuente che non abbia impugnato la cartella di pagamento di Equitalia può sempre ricorrere contro la successiva intimazione di pagamento (una sorta di sollecito inviato al contribuente), ma solo per vizi propri di quest’atto e non per quelli della prodromica cartella. Così, per esempio, potrebbe far valere l’eventuale omessa notifica della cartella (ossia, il fatto di non aver mai ricevuto, prima dell’intimazione di pagamento, un precedente atto da parte di Equitalia) o l’intervenuta prescrizione, nel frattempo, dell’obbligo di pagare gli importi iscritti a ruolo. Non si può, invece, impugnare l’intimazione per contestare vizi di forma o di contenuto della cartella di pagamento, specie se quest’ultima non sia stata impugnata e si sia resa definitiva (per esempio, la contestazione del calcolo degli interessi, la mancata indicazione del responsabile del procedimento, ecc.). Insomma, i vizi della cartella di pagamento possono essere sollevati solo entro 60 giorni dalla sua notifica; quelli dei successivi atti, come l’intimazione di pagamento, anche dopo.
A chiarire questo principio è la Commissione Tributaria Regionale del Lazio [1].


L’intimazione di pagamento, si legge nella sentenza, non è altro che un atto che anticipa l’intenzione di Equitalia di procedere alla riscossione coattiva degli importi iscritti a ruolo in caso di mancato pagamento entro i sessanta giorni dalla notifica della cartella. Si tratta di un semplice sollecito, peraltro obbligatorio solo nel caso in cui, dopo la notifica della cartella, Equitalia non abbia posto in essere alcun atto di esecuzione forzata per almeno un anno intero.

L’intimazione può essere impugnata solo per vizi propri, ossia per far valere l’eventuale omessa notifica della prodromica cartella ovvero per far constatare l’inesistenza del debito tributario intimato per l’estinzione – intervenuta nelle more – dell’obbligo di pagamento degli importi iscritti a ruolo. Non è invece possibile a seguito della notifica dell’intimazione proporre o riproporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei sessanta giorni dalla notifica della cartella di Equitalia, altrimenti equivarrebbe a rimettere nei termini chi era stato invece inerte.

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